Garantire la ragionevole durata del processo


RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO PENALE: COME GARANTIRNE L’ATTUAZIONE

Il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia pure con la previsione dell’entrata in vigore l’1 gennaio 2020, è legge.

L’approvazione della norma che introduce tale blocco non è stata accompagnata da alcuna previsione attinente all’estinzione del processo qualora la sua durata si protragga oltre ogni ragionevole termine.

Per cui un processo potrebbe durare per tutta la vita di una persona, non soddisfacendo, così, alcuna delle sue funzioni.

La definizione di un processo in un ragionevole termine risponde ad esigenze di prevenzione generale e speciale proprie del diritto penale, perché soltanto la sua conclusione consente l’applicazione della sanzione alla persona eventualmente condannata.

La definizione di un processo in un ragionevole termine risponde, anche, ad esigenze di diritto naturale, di diritto costituzionale italiano e di diritto convenzionale europeo.

Nessuno può essere sottoposto ad un “processo infinito”. L’istituto della prescrizione come causa estintiva del reato svolge, anche, la funzione, sul piano concreto (e prescindendo da ogni inquadramento dogmatico), di impedire il “processo infinito”.

Ma la funzione tipica e diretta di tale istituto è un’altra. L’istituto della prescrizione oggi vigente svolge anche la funzione di argine alla possibilità di una durata infinita del processo. E ciò comporta due effetti.

Il primo è che non si è dedicata sufficiente attenzione all’assenza di una disciplina che attui specificamente il principio costituzionale secondo cui la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo e quello convenzionale europeo secondo cui ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole. Il secondo, strettamente correlato al primo, è che non si è dedicata sufficiente attenzione all’assenza di una norma che sanzioni mediante la previsione dell’estinzione del processo la sua irragionevole durata.

Il tema è simile a quello dei termini di durata massima della custodia cautelare e della sanzione nell’ipotesi di loro decorrenza: cessazione della custodia cautelare.

È, forse, opportuno, quindi, iniziare a riflettere su come principi e regole costituzionali italiane e convenzionali europee possano avere diretta applicazione o come possano avere attuazione nel sistema, eventualmente anche mediante intervento additivo della Corte Costituzionale che comporti l’integrazione della normativa vigente.
Sul tema specifico, occorre iniziare subito una riflessione sulla necessità di verificare la legittimità costituzionale e convenzionale della disciplina processuale attualmente vigente (a prescindere dall’entrata in vigore del blocco della prescrizione), laddove non prevede che l’inutile decorso di un termine ragionevole di durata del processo penale comporti la sua estinzione.

VINCENZO COMI – VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI ROMA
ANTONIO MAZZONE – AVVOCATO

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