Customize Consent Preferences
Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in modo efficiente ed eseguire determinate funzioni. Di seguito troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie in ciascuna categoria di consenso.

I cookie classificati come "Necessari" vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per abilitare le funzionalità di base del sito.

Utilizziamo anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare come utilizzi questo sito Web, memorizzare le tue preferenze e fornire i contenuti pertinenti per te. Questi cookie verranno memorizzati nel tuo browser solo con il tuo previo consenso.

Puoi scegliere di abilitare o disabilitare alcuni o tutti questi cookie, ma disabilitarne alcuni potrebbe influire sulla tua esperienza di navigazione.
sempre attivi
I cookie necessari sono necessari per abilitare le funzionalità di base di questo sito, come fornire un accesso sicuro o modificare le preferenze di consenso. Questi cookie non memorizzano dati personali identificabili.

nessun cookie da visualizzare

I cookie funzionali aiutano a eseguire determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.

nessun cookie da visualizzare

I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni su metriche come il numero di visitatori, la frequenza di rimbalzo, la fonte di traffico, ecc.

nessun cookie da visualizzare

I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici chiave delle prestazioni del sito Web che aiutano a offrire una migliore esperienza utente ai visitatori.

nessun cookie da visualizzare

I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia delle campagne pubblicitarie.

nessun cookie da visualizzare

La “Spazzacorrotti” è incostituzionale: il caso Formigoni. Il comunicato della Commissione carcere della CPR

Comunicato della Commissione carcere della Camera Penale di Roma

La “Spazzacorrotti”, legge n. 3 del 2019, è incostituzionale: il caso Formigoni

E’ notizia di strettissima attualità l’emissione dell’ordine di carcerazione per Roberto Formigoni.

L’ex governatore della Regione Lombardia dovrà scontare la pena detentiva di 5 anni e 10 mesi, così come statuito dalla Corte di Cassazione che, seppur riducendo la pena comminata nei precedenti gradi di giudizio, ha aperto per Roberto Formigoni le porte del carcere.

E proprio questo è il punto: perché andrà in carcere?

L’art. 47 ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario prevede, infatti, che la pena detentiva inflitta a una persona che abbia compiuto i settant’anni di età, possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. La speciale ipotesi di detenzione domiciliare risponde a una finalità umanitaria coerente al perno cui è orientata, nel nostro ordinamento, l’esecuzione della pena: la dignità dell’uomo e il rispetto della condizione naturale di vulnerabilità connaturata alla reclusione. Il superamento di una certa soglia di età comporta, all’evidenza, difficoltà maggiori e sofferenze aggiuntive per chi si trova ristretto.

Ebbene il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore, preannunciata da venti repressivi e da ostentati clamori securitari, la legge 9 gennaio 2019 n. 3, nota anche con il famigerato termine “spazzacorrotti” che ha inserito nell’ambito dell’art. 4 bis O.P. alcuni reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione e corruzione) rendendoli, dunque, “ostativi”.

La norma dell’ordinamento penitenziario, per giurisprudenza costante, non è considerata ‘norma penale sostanziale’ poiché ritenuta afferente, non all’accertamento del reato ed all’irrogazione della pena e, dunque, governata dal criterio della irretroattività (art. 2 c.p. e art. 25 Cost.) ma alle modalità esecutive della sanzione inflitta e, conseguentemente, – in assenza di specifiche norme transitorie – non sottratta al principio del tempus regit actum e immediatamente applicabile (come nel caso di Formigoni) anche ai reati commessi antecedentemente alla sua entrata in  vigore.

La modifica normativa dell’art. 4 bis O.P., ha effetti dirompenti e, anche per le pene sotto i quattro anni, impedirà la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5 c.p.p., con ovvia incidenza sul già drammatico problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie.

La Corte Costituzionale negli ultimi anni si è a più riprese soffermata sull’art. 4 bis O.P. e sulle esclusioni che tale norma determina dall’accesso al reinserimento ed alla restituzione in società della persona condannata, incorniciando un principio fondamentale: “l’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena”.

Le deroghe al principio rieducativo, dunque, colpiscono l’anima costituzionale della pena e sono ammesse – in virtù dell’operare di un bilanciamento di valori di pari rango – solo in presenza di reati ontologicamente connotati da caratteristiche di gravissimo allarme sociale e di pervicace offensività pubblica e pervasività.

Caratteristiche, queste, che connotano i reati di mafia e di terrorismo e che, tuttavia, anche per tali gravi crimini non consentono di ritenere superati i profili tragici dell’ostatività (art. 4 bis O.P.) sempre meritevoli di aspra critica laddove impediscono al Magistrato di Sorveglianza la verifica di percorsi individuali di pentimento e di adesione a positivi modelli comportamentali compiuti dal recluso, a fronte di una perequazione legale tra ravvedimento e collaborazione con la giustizia del tutto astratta e non aderente al dato reale.

Non può, allora, non destare sconcerto l’inclusione nell’alveo dei reati di cui all’art. 4 bis O.P. di fattispecie normative che in nessuna misura incarnano i presupposti fondanti la ragionevolezza (si è detto, discutibile) di meccanismi assoluti di esclusione (dall’accesso alla sospensione della pena; alle misure alternative al carcere; alla previsione della reclusione come extrema ratio, soprattutto nei casi contemplati dall’art. 47 ter co. I O.P.).

La Commissione Carcere della Camera Penale di Roma

No Comments Yet

Comments are closed