IL DIFENSORE D’UFFICIO: INTERCAMBIABILE E POSSIBILMENTE SENZA FIGLI!

IL DIFENSORE D’UFFICIO: INTERCAMBIABILE E POSSIBILMENTE SENZA FIGLI!

In data 24 settembre u.s. ci è stato segnalato e documentato da un membro di questa Commissione il comportamento processuale tenuto da un Pubblico ministero nel corso di un’udienza preliminare tenutasi innanzi all’Ufficio GUP di Roma.

In particolare, la Collega nominata d’ufficio per uno degli imputati aveva, in data 30.8.2021, ritualmente depositato un’istanza di legittimo impedimento per l’udienza del 23.9.2021, corredata di certificato medico attestante lo stato di gravidanza (37 settimane) con indicazione della data del presunto parto per il giorno 19.9.2021.

Dal verbale dell’udienza preliminare, celebratasi in data 23.9.2021, è dato leggere che: “Preliminarmente il Giudice dà atto che l’avv._____, difensore di ufficio della sig.ra_________ ha chiesto il rinvio della presente udienza in data 30.8.2021 in quanto alla trentasettesima settimana di gravidanza con allegata certificazione medica a firma________. L’avv. ________insiste nella richiesta di rinvio.

Il PM si oppone alla richiesta di rinvio chiedendo la sostituzione del difensore di ufficio ex art. 97 primo comma c.p.p.”

La lettura di tale richiesta avanzata dal Pubblico ministero in udienza lascia sgomenti e indignati sotto più profili.

E’ evidente che ancora oggi la difesa d’ufficio, intesa come una delle più evidenti applicazioni dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale e declinazione di principi fondanti lo Stato di diritto, in forza dei quali a tutti i cittadini dev’essere assicurata e garantita sempre la difesa tecnica all’interno di un procedimento penale, è una consapevolezza che rimane ristretta solo nella quotidiana attività degli Avvocati.

Al contrario, in parte della magistratura, si registrano esempi – come quello del Pm protagonista di questa vicenda – per cui la difesa d’ufficio assurge ad inutile orpello che non può avere la stessa dignità di quella di fiducia.

E così, in spregio alle più elementari regole del vivere nonché dell’art. 97, comma 5, c.p.p. che consente al Giudice (e solo a lui!) di sostituire il difensore di ufficio e “SOLO per giustificato motivo”, il Pubblico ministero – al quale si ricorda che è parte processuale esattamente al pari del Difensore nell’ambito di un procedimento penale – opponendosi all’istanza di legittimo impedimento, avanzava la richiesta del tutto IMMOTIVATA di sostituire la collega legittimamente impedita!

Un comportamento che ci mette di fronte non solo alla mancata conoscenza della materia ex se considerata – che si auspica sia solo del magistrato in questione – ma anche ad una cultura inquisitoria che relega il difensore d’ufficio ad un mero ruolo nominale, necessario esclusivamente per salvaguardare la validità della procedura, ma sostanzialmente inutile e, quindi, intercambiabile ogni qualvolta generi un problema alla prosecuzione del processo.

Come se ciò non bastasse, non può non stigmatizzarsi il comportamento di questo magistrato che ritiene che un Avvocato che ha appena partorito non sia legittimamente impedita dal partecipare ad un’udienza.

Lasciando in disparte il comma 5 bis dell’art. 420 ter c.p.p. – a mente del quale si ritiene “legittimamente impedito a comparire” il difensore che si trovi in stato di gravidanza prontamente comunicata per i due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto – e che, probabilmente, il nostro magistrato ignora,  la circostanza che più fa riflettere è che, ad oggi, in presenza di una norma che ha dovuto metterlo per iscritto come se non fosse intuibile l‘impedimento a comparire, esponenti della magistratura, per giunta donne, come ad esempio nel caso che qui ci occupa, abbiano posizioni così retrograde nei confronti delle donne e della maternità.

Dispiace constatare, quindi, che la sensibilità giuridica che spinge ad invocare sempre l’effettiva e concreta attuazione del diritto di difesa e ad auspicare che il principio di uguaglianza, che consente di trattare situazioni differenti con strumenti differenti al fine di far godere a tutti degli stessi diritti, non appartenga ad esponenti della magistratura che, in ossequio ai doveri imposti dal loro ruolo, dovrebbero ispirare il loro quotidiano operare al rispetto della legge.

Additiamo quindi il grave e scorretto comportamento del magistrato, augurandoci che sia un caso isolato, pronti, in ogni caso, a contrastare con forza e determinazione ogni episodio simile che dovesse ripetersi.

Commissione per la difesa di Ufficio “Paola Rebecchi”

Camera Penale di Roma

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