La “Spazzacorrotti” è incostituzionale: il caso Formigoni. Il comunicato della Commissione carcere della CPR

Comunicato della Commissione carcere della Camera Penale di Roma

La “Spazzacorrotti”, legge n. 3 del 2019, è incostituzionale: il caso Formigoni

E’ notizia di strettissima attualità l’emissione dell’ordine di carcerazione per Roberto Formigoni.

L’ex governatore della Regione Lombardia dovrà scontare la pena detentiva di 5 anni e 10 mesi, così come statuito dalla Corte di Cassazione che, seppur riducendo la pena comminata nei precedenti gradi di giudizio, ha aperto per Roberto Formigoni le porte del carcere.

E proprio questo è il punto: perché andrà in carcere?

L’art. 47 ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario prevede, infatti, che la pena detentiva inflitta a una persona che abbia compiuto i settant’anni di età, possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. La speciale ipotesi di detenzione domiciliare risponde a una finalità umanitaria coerente al perno cui è orientata, nel nostro ordinamento, l’esecuzione della pena: la dignità dell’uomo e il rispetto della condizione naturale di vulnerabilità connaturata alla reclusione. Il superamento di una certa soglia di età comporta, all’evidenza, difficoltà maggiori e sofferenze aggiuntive per chi si trova ristretto.

Ebbene il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore, preannunciata da venti repressivi e da ostentati clamori securitari, la legge 9 gennaio 2019 n. 3, nota anche con il famigerato termine “spazzacorrotti” che ha inserito nell’ambito dell’art. 4 bis O.P. alcuni reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione e corruzione) rendendoli, dunque, “ostativi”.

La norma dell’ordinamento penitenziario, per giurisprudenza costante, non è considerata ‘norma penale sostanziale’ poiché ritenuta afferente, non all’accertamento del reato ed all’irrogazione della pena e, dunque, governata dal criterio della irretroattività (art. 2 c.p. e art. 25 Cost.) ma alle modalità esecutive della sanzione inflitta e, conseguentemente, – in assenza di specifiche norme transitorie – non sottratta al principio del tempus regit actum e immediatamente applicabile (come nel caso di Formigoni) anche ai reati commessi antecedentemente alla sua entrata in  vigore.

La modifica normativa dell’art. 4 bis O.P., ha effetti dirompenti e, anche per le pene sotto i quattro anni, impedirà la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5 c.p.p., con ovvia incidenza sul già drammatico problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie.

La Corte Costituzionale negli ultimi anni si è a più riprese soffermata sull’art. 4 bis O.P. e sulle esclusioni che tale norma determina dall’accesso al reinserimento ed alla restituzione in società della persona condannata, incorniciando un principio fondamentale: “l’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena”.

Le deroghe al principio rieducativo, dunque, colpiscono l’anima costituzionale della pena e sono ammesse – in virtù dell’operare di un bilanciamento di valori di pari rango – solo in presenza di reati ontologicamente connotati da caratteristiche di gravissimo allarme sociale e di pervicace offensività pubblica e pervasività.

Caratteristiche, queste, che connotano i reati di mafia e di terrorismo e che, tuttavia, anche per tali gravi crimini non consentono di ritenere superati i profili tragici dell’ostatività (art. 4 bis O.P.) sempre meritevoli di aspra critica laddove impediscono al Magistrato di Sorveglianza la verifica di percorsi individuali di pentimento e di adesione a positivi modelli comportamentali compiuti dal recluso, a fronte di una perequazione legale tra ravvedimento e collaborazione con la giustizia del tutto astratta e non aderente al dato reale.

Non può, allora, non destare sconcerto l’inclusione nell’alveo dei reati di cui all’art. 4 bis O.P. di fattispecie normative che in nessuna misura incarnano i presupposti fondanti la ragionevolezza (si è detto, discutibile) di meccanismi assoluti di esclusione (dall’accesso alla sospensione della pena; alle misure alternative al carcere; alla previsione della reclusione come extrema ratio, soprattutto nei casi contemplati dall’art. 47 ter co. I O.P.).

La Commissione Carcere della Camera Penale di Roma

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